Descrizione
L’art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge n.35 del 04/04/2012 ha apportato modifiche nel procedimento di dichiarazione di residenza.
Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:
- l’iscrizione anagrafica, o la registrazione del cambio indirizzo, venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza.
- gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione.
- a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.
Tipo documento | Modulistica , |
Numero e data | n. del |
Data di pubblicazione | 27 Luglio 2023 |
Oggetto | Iscrizione anagrafica e variazione d’indirizzo all’interno del Comune |
Formati | pdf/docx |
Licenze | pubblico dominio |