Descrizione
D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933 - L.R. 5/2006.Sospensione dei prelievi, dal 13 Agosto al 15 Ottobre 2021, da tutti i corsi d’acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, a qualsiasi uso, ad esclusione dei prelievi idropotabili e di quelli utilizzati per l’abbeveraggio del bestiame.
DECRETA
- Di disporre, a far data dal 1 3 Agosto 202 1 e fino al 15 O ttobre 202 1 , la sospensione di tutti i prelievi dai corsi d’acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, fatti salvi i prelievi destinati all’uso idropotabile e all’abbeveraggio del bestiame.
- Di precisare che le sospensioni imposte da l prese nte provvedimento s i applica no anche ai prelievi effettuati da i pozzi di subalveo, così come definiti dall’art. 1, comma 3, letter a c) della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali.
- Di precisare , altresì, che eventuali modifiche al presente provvedimento potranno essere adottate in relazione all’evoluzione del contesto meteo-climatico o delle condizioni di portata dei corsi d’acqua.
- Di stabilire che per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, questa P.F. potrà rilasciare specifiche deroghe a soggetti che ne faranno richiesta.
- Di inviare il presente provvedimento ai Comuni interessati, all’AATO 1 - Marche Nord, alla Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Regione Marche (P.F. Tutela delle Acque, Difesa del Suolo e della Costa, Servizio Protezione Civile), all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, alla Provincia di Pesaro e Urbino, ad ENEL GREEN POWER, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato (MARCHE MULTISERVIZI SPA ed ASET SPA), nonché al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino, al Comando di Polizia Provinciale e agli Organi di Polizia Locale, per l’espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di relativa competenza.
- Di richiedere ai Comuni interessati e alla Provincia di Pesaro e Urbino di pubblicare il presente atto sui rispettivi siti istituzionali e Albi Pretori nonché, qualora possibile, di provvedere alla sua diffusione anche mediante pubblici avvisi.
- Di precisare che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento comporterà , ai sensi dell ’art.17 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, i l pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000 e, nei casi di particolare tenuità, da euro 300 a euro 1.500.
- Di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché sul sito istituzionale dell’Ente.
- Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 d ella Legge 07/08/1990 n. 241 è il Dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso la P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino della Regione Marche.
- Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposto:
- Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all’art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all’art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
- Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all’art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all’art. 145 del T.U. n. 1775/1933.
- Per tutti gli altri aspetti, può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l’interessato ne ha avuto piena conoscenza.