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A chi è rivolto
Tutti i cittadini (residenti e non) che contravvengono alle norme contenute nei regolamenti comunali, alle ordinanze comunali ed altre leggi statali o regionali.
Descrizione
La Polizia Locale svolge il servizio di polizia amministrativa ai sensi della legge regionale 6/2015. Gli operatori di Polizia Locale svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell’ente di appartenenza dell’operatore. I corpi e servizi di polizia locale, nell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
Nel caso in cui un cittadino incorra in una violazione ad una norma di una legge statale, regionale ovvero ad un regolamento od ordinanza comunale, può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista oppure può impugnare l’atto proponendo degli scritti difensivi alle autorità competenti (vedere sotto modalità e tempi).
Se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione il trasgressore, ai sensi della legge 689/81, è ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del mimino edittale.
Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, l’autorità competente a ricevere il rapporto adottare ordinanza- ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. Avverso all’ordinanza ingiunzione è ammesso ricorso al Giudice di Pace (vedere sotto modalità e tempi).
Come fare
Nel caso in cui un cittadino incorra in una violazione ad una norma di una legge statale, regionale ovvero ad un regolamento od ordinanza comunale, può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista oppure può impugnare l’atto proponendo degli scritti difensivi alle autorità competenti (vedere sotto modalità e tempi).
Se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione il trasgressore, ai sensi della legge 689/81, è ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del mimino edittale.
Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, l’autorità competente a ricevere il rapporto adottare ordinanza- ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. Avverso all’ordinanza ingiunzione è ammesso ricorso al Giudice di Pace (vedere sotto modalità e tempi).
SCRITTI DIFENSIVI
Entro 30 (trenta) giorno dalla contestazione o notificazione, l’interessato può far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti contenente le proprie argomentazioni per le quali si ritengono estranei alla violazione e possono chiedere di essere sentiti dalla stessa autorità.
L’autorità competente esaminate i documenti inviati e le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e/o comunicate durante l’eventuale audizione richiesta:
Se ritiene fondato l’accertamento determina, con ordinanza – ingiunzione, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento comprese le spese, all’autore della violazione;
Se ritiene meritevoli di accoglimento le argomentazioni proposte, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
RICORSI
Avverso le ordinanze - ingiunzione è ammesso ricorso:
al Giudice di Pace in Via Martiri di Belfiore n.12 a Rho MI entro 30 giorni dalla data di notificazione:
- direttamente in cancelleria previo versamento dei diritti.
Cosa serve
Entro 30 (trenta) giorno dalla contestazione o notificazione, l’interessato può far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti contenente le proprie argomentazioni per le quali si ritengono estranei alla violazione e possono chiedere di essere sentiti dalla stessa autorità.
L’autorità competente esaminate i documenti inviati e le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e/o comunicate durante l’eventuale audizione richiesta:
- Se ritiene fondato l’accertamento determina, con ordinanza – ingiunzione, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento comprese le spese, all’autore della violazione;
- Se ritiene meritevoli di accoglimento le argomentazioni proposte, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
Cosa si ottiene
assolvimento alla trasgressione con pagamento della sanzione amministrativa
Tempi e scadenze
TERMINI PRESENTAZIONE RICORSO
entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale
In caso di rigetto del ricorso verrà successivamente emessa ordinanza ingiunzione che fisserà la cifra da pagare e le modalità di pagamento, diventando atto esecutivo per la successiva riscossione coattiva, cui sarà possibile ricorrere al Giudice di Pace di competenza entro 30 giorni dalla notifica dell’atto ingiuntivo.
notifica del verbale sanzionatorio
pagamento della sanzione
con possibilità di rateizzazione
eventuale ricorso al Giudice di Pace
entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale. In caso di rigetto del ricorso verrà successivamente emessa ordinanza ingiunzione che fisserà la cifra da pagare e le modalità di pagamento, diventando atto esecutivo per la successiva riscossione coattiva, cui sarà possibile ricorrere al Giudice di Pace di competenza entro 30 giorni dalla notifica dell’atto ingiuntivo
Quanto costa
Modalità di pagamento delle violazioni:
Pago Pa - PORTALE DEI PAGAMENTI DEL COMUNE DI SEDRIANO (plugandpay.it) e scegliere tra i servizi proposti 'Sanzioni violazioni regolamenti/ordinanze comunali'.
Per le modalità di pagamento diverse dal servizio PagoPa dovrà obbligatoriamente essere indicato chiaramente nella causale la data dell'infrazione ed il numero del verbale.
Rateizzazione della sanzione
La rateizzazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada è prevista dall’art. 202 bis del vigente Codice della Strada, per importi superiori ad € 200,00 (duecento/00) nella misura minima della rata di € 100,00.
La rateizzazione può essere concessa, su richiesta della parte interessata, a soggetti che forniscono attestazione di precarie condizioni economiche, con un reddito non superiore ad Euro 10.628,16 (aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente) per un massimo di n.12 rate se l’importo non supera Euro 2.000,00, n.24 rate fino a Euro 5.000,00, e n.60 rate se supera Euro 5.000,00, con applicazione degli interessi previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 602/1973.
Come ottenere la rateizzazione
Per ottenere la concessione di rateizzazione occorre presentare apposita domanda di rateizzazione, completa della documentazione richiesta, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, al Comando di Polizia Locale.
La presentazione della domanda implica la rinuncia alla possibilità di ricorso al Prefetto od al Giudice di Pace.
In caso di accoglimento dell’istanza la concessione è rilasciata dall’ufficio al termine dell’istruttoria e comunque entro 90 giorni.
Qualora l’istanza di rateizzazione venisse accolta, il debitore è tenuto al puntuale pagamento delle rate dovute; in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, egli decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
Dove si può richiedere la rateizzazione
Per ottenere la concessione di rateizzazione l’interessato deve presentare apposita domanda dichiarando il proprio stato d’indigenza e presentare i seguenti allegati:
Copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente - ISEE;
Copia del documento di identità.
Procedure collegate
procedura di pagamento
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Con il termine "notifica" si intende l’aver portato l'interessato a conoscenza giuridica di un atto che lo riguarda e, di solito, questo avviene mediante consegna a mezzo posta o tramite messo notificatore all'indirizzo di residenza o domicilio. Qualora il destinatario sia assente verrà lasciato avviso del tentato recapito presso la residenza e l'atto, che è da ritenersi correttamente notificato, potrà essere ritirato, secondo quanto indicato nell'avviso, o presso l'ufficio postale o presso il Municipio.
Con il termine "contestazione" invece si intende la notificazione formale, ad opera di un Agente di Polizia, tramite consegna diretta di un verbale che contiene la descrizione del fatto che costituisce illecito, oltre alle generalità di chi lo ha commesso, il luogo ed il momento in cui è stato commesso. Tale contestazione avviene, di norma, direttamente sulla strada al momento del fatto.
Condizioni di servizio
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